NEWS // SICUREZZA PER MONTAGGIO GRANDI PALCHI

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 22 luglio 2014 che estende le disposizioni in materia di prevenzione previste dal Testo Unico per la Sicurezza per cantieri temporanei e mobili.

Un importante passo avanti è stato realizzato a favore della tutela degli operatori impegnati nelle attività di montaggio e smontaggio dei grandi palchi in occasione di eventi musicali e di spettacolo.


PUNTI ESSENZIALI DEL DECRETO

- Necessità di considerare i rischi per gli addetti che, seppur con mansioni non specifiche, possono essere coinvolti in atività pericolose svolte dai professionisti del montaggio e dell'allestimento dei palchi.

- Attenzione agli aspetti progettuali connessi con la stabilità dei punti di fondazione o sostegno delle strutture e delle opere ad esse correlate.

- Ruolo del coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione e sull'obbligo da parte delle imprese di rendere coerente il proprio piano di sicurezza con quanto da egli disposto.

- Formazione del personale delle imprese, intesa quale elemento in grado di generare conoscenza e competenza sulla legislazione e sulle corrette modalià operative.


ESCLUSIONI

Le disposizioni del presente Decreto non si applicano per le attività:

- che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee;

- di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 metri rispetto ad un piano stabile, non connesse o supportanti ad altre strutture;

- di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi i 6 metri nel caso di stativi e 8 metri nel caso di torri;

- di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto ad un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla strutura di appoggio, non superi i 7 metri.

 

 

 

 

 

 

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