Il 21 aprile 2017 è entrata in vigore la Legge Regionale 30 marzo 2017, n.12 (“Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della Popolazione”) con la quale la Regione Marche disciplina le modalità di installazione e di modifica degli impianti che possono comportare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, le attività di controllo e di vigilanza sui suddetti sistemi, le modalità ed i tempi di esecuzione delle azioni di risanamento e gli interventi di tipo cautelativo al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Le disposizioni di questa Legge si applicano a tutti gli impianti operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, compresi gli impianti a microcelle, gli impianti mobili su carrato e gli impianti provvisori.
NUOVI OBBLIGHI A CARICO DEI COMUNI
Ai sensi dell’art.6 della L.R. 30 marzo 2017, n.12 i Comuni, singolarmente o in forma associata, anche sulla base dei piani di rete e dei programmi di sviluppo di cui all’articolo 11, sono tenuti ad approvare un regolamento comunale o intercomunale per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, anche modificando gli strumenti di programmazione urbanistica.
Inoltre i Comuni, singoli o associati, sono tenuti ad individuare nel proprio territorio i siti più idonei per la localizzazione di nuovi impianti e per la delocalizzazione di quelli esistenti, anche adeguando i propri strumenti urbanistici, secondo modalità che garantiscono la partecipazione dell’ARPAM, dei gestori e dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi della normativa statale vigente (sono esclusi gli impianti per l'emittenza radiofonica e televisiva ed a quelli soggetti alla procedura semplificata di cui all'art.35, commi 4 e 4 bis, del D.L. 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 111/2011).
SCADENZE
La disciplina comunale e intercomunale di cui sopra deve essere adottata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa Legge, ossia entro e non oltre il 21 aprile 2018.
CONTRIBUTI REGIONALI
La Regione eroga contributi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ai Comuni che approvano, singolarmente o in forma associata, la disciplina di cui all'art.6 nella misura massima rispettivamente del 40 per cento e del 60 per cento delle spese sostenute e documentate