La prevenzione sismica si può realizzare attraverso l'utilizzo di due strumenti: la normativa antisismica e la classificazione sismica.
La normativa antisismica si riferisce ai criteri per costruire una struttura, in modo tale da ridurre la sua tendenza a subire un danno in seguito ad un evento sismico.
La classificazione sismica riguarda, invece, la valutazione del rischio sismico presente nel territorio italiano a prescindere dalle caratteristiche costruttive degli edifici.
Con la legge n. 64 del 2 febbraio 1974 si stabilisce che la classificazione sismica debba essere realizzata sulla base di comprovate motivazioni tecnico-scientifiche, attraverso decreti del Ministro per i Lavori Pubblici.
Con appositi decreti ministeriali, tra il 1981 ed il 1984 il 45% del territorio nazionale risulta classificato a rischio sismico (la regione Marche è classificate “zona sismica” nel 1984) ed è obbligatorio il rispetto di specifiche norme per le costruzioni.
Nel 2003 viene emanata l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n.3274 che riclassifica l’intero territorio nazionale in quattro zone a diversa pericolosità, eliminando le zone non classificate.
L’art. 2, comma 3, dell’OPCM stabilisce che “è fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, pubblici e privati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso”.
La verifica tecnica è necessaria per stabilirne il grado di sicurezza nel caso di evento sismico (vulnerabilità sismica). Sono escluse da tale obbligo soltanto le opere costruite o adeguate ai sensi delle norme sismiche emanate successivamente al 1984 e a condizione che siano situate in zone per cui la classificazione sismica non risulti più severa rispetto a quando sono state progettate o adeguate.
Successivamente alla verifica tecnica dell’edificio, il proprietario deve effettuare una programmazione degli interventi in funzione dei risultati della verifica stessa, anche se la realizzazione di questi non è obbligatoria.
Dopo ripetute proroghe, a marzo 2013 è scaduto il termine ultimo entro il quale gli edifici e le opere di interesse strategico e/o rilevanti dovevano essere sottoposti, a cura dei rispettivi proprietari, ad una verifica tecnica.
Il 14 gennaio 2008 il Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Capo Dipartimento della Protezione civile, emana il Decreto Ministeriale che approva le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC08 attualmente in fase di revisione): l’applicazione di tali norme diventa obbligatoria dal 1 luglio 2009, come previsto dalla legge n.77 del 24 giugno 2009.
Le NTC08 definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica, stabilità e di durabilità. Le Norme affrontano anche il delicato problema delle costruzioni già esistenti, definendo tre diversi tipi di intervento che possono essere effettuati:
• interventi di adeguamento, atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle NTC;
• interventi di miglioramento, atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle NTC;
• riparazioni o interventi locali, che interessino elementi isolati e che comunque comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.
QUINDI:
1. se l’edificio è stato progettato prima del 1974 ed è di interesse strategico (per cui probabilmente non sono state rispettate le specifiche norme di costruzione antisismica), esiste l’obbligo di verifica tecnica per verificarne la vulnerabilità sismica.
2. se l’edificio di interesse strategico è stato progettato (o adeguato) dopo il 1974 e dopo la “classificazione sismica” dell’area (1984 per la regione Marche), non esiste l’obbligo di verifica tecnica per verificarne la vulnerabilità sismica, a condizione che sia situato in una zona per cui la classificazione sismica non risulti più severa rispetto a quando è stato progettato o adeguato.
Si ricorda che l’obbligo della verifica non impone l’obbligo dell’intervento o del cambiamento di destinazione d’uso o, addirittura, la messa fuori servizio dell’opera: a seconda dell’esito della verifica, saranno i proprietari, o i gestori delle singole opere, siano essi enti pubblici o privati, a definire il provvedimento più idoneo, eventualmente individuando uno o più livelli delle azioni, commisurati alla vita nominale restante e alla classe d’uso, rispetto ai quali si rende necessario effettuare l’intervento di incremento della sicurezza entro un tempo prestabilito.
EVENTO SISMICO
A seguito di un evento sismico è necessario verificare se sono ancora rispettati i criteri di sicurezza dell’edificio. Pertanto è necessario richiedere un sopralluogo a tecnici specializzati.
La richiesta di verifica può essere presentata al Comune o al COC (centro operativo comunale). La verifica è effettuata a cura di tecnici Aedes (Agibilità e danno nell’emergenza sismica) o di altri tecnici di comprovata esperienza (aver partecipato a campagne di rilievo del danno dal 1997 per almeno tre diversi eventi, con un numero minimo di 15 giornate di sopralluoghi, o, in caso di singolo evento, aver effettuato almeno 30 giornate di sopralluoghi).
Attraverso la verifica condotta utilizzando idonee schede di rilevamento del danno, si giunge a stabilire se l’immobile è ancora agibile. Nel caso di non agibilità, vengono descritti i provvedimenti urgenti da porre in atto. Il risultato viene comunicato al proprietario/gestore.