A seguito dell’emanazione del D.Lgs 116/2020 sono state introdotte importanti modifiche all’obbligo di etichettatura ambientale di tutti gli imballaggi compresi quelli ad uso alimentare.
Dal 1° gennaio 2022 gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili al fine di facilitare, in un’ottica di economia circolare, la raccolta, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
Chi sono i soggetti responsabili della corretta etichettatura?
Saranno soggetti responsabili sia i produttori di imballaggi che gli utilizzatori (i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni). Spieghiamo il motivo.
I produttori degli imballaggi sono certamente obbligati ad identificare correttamente il materiale e la composizione dell’imballaggio, in quanto sono i soggetti protagonisti della vera e propria produzione del prodotto.
Una circolare esplicativa del MiTE evidenzia però come spesso le informazioni minime necessarie per una corretta etichettatura siano strettamente legate ad accordi tra produttore dell’imballaggio e gli utilizzatori in ragione dell’effettivo utilizzo (ad esempio layout di stampa, grafiche, forma e riproduzione sul packaging etc.).
Da ciò deriva che l’obbligo di etichettatura ricade su entrambi i soggetti, dunque anche sugli utilizzatori degli imballaggi.
Ci sono tipologie di imballaggi con criticità?
Si, per alcune tipologie di imballaggi ci sono evidenti criticità per la corretta etichettatura.
È questo il caso degli alimenti preincartati ovvero quando si utilizzano imballaggi a peso variabile come per il banco del fresco (pesce, formaggi, salumi, gastronomia, panetteria, etc.) o imballaggi preparati e tagliati a misura nel punto vendita (film di alluminio, film in plastica, etc.). In questi casi gli imballaggi utilizzati non avranno la possibilità di riportare la corretta etichettatura.
Per queste categorie è considerato ottemperato l’obbligo di comunicazione di etichettatura ambientale qualora le informazioni siano presenti in schede informative accessibili ai consumatori finali nel punto vendita (come per gli allergeni) o su supporti digitali (siti internet, applicazioni, APP, etc.)
Ci sono sanzioni?
Si, il Testo Unico Ambientale, all’articolo 261, comma 3, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.200 ad € 40.000 per chiunque immetta sul mercato imballaggi privi dei requisiti di etichettatura.
Per ulteriori informazioni e magiori dettagli, consulta il tuo consulente per l'igiene degli alimenti.
ULTERIORI INFORMAZIONI E MAGGIORI DETTAGLI?