Si informa che, ai sensi del Decreto-Legge 7 gennaio 2022 n.1, a decorrere dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022 i lavoratori italiani e stranieri che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età devono possedere e sono tenuti ad esibire il green pass rafforzato (a seguito di vaccinazione o guarigione) per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale.
I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a verificare il rispetto della suddetta prescrizione mediante l'app Verifica C19.
I lavoratori privi del Green Pass Rafforzato sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione (e comunque non oltre il 15 giugno 2022).
È vietato l'accesso dei lavoratori di cui sopra ai luoghi di lavoro in violazione al presente obbligo: per la violazione è prevista una sanzione amministrativa da 600 € a 1.500 € fermo restando le conseguenze disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti di settore.
L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione.
Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro può adibire tali soggetti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Clicca qui per scaricare il cartello che potrai utilizzare come avviso per i lavoratori.
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