NEWS // GESTIONE RIFIUTI: IMPORTANTI NOVITÀ NEL NUOVO DECRETO

 News novit gestione rifiuti 2020

 

Elenchiamo e riassumiamo le principali modifiche introdotte dal D.lgs 116/2020 alla parte quarta del Dlgs 152/06:

 

• introduce il nuovo concetto di responsabilità estesa del produttore. Per produttore si intende colui che produce il bene (con coinvolgimento dei diversi attori della filiera). Lo scopo è quello di creare dei circuiti virtuosi finalizzati al recupero e riutilizzo nonché alla riduzione della produzione di rifiuti ed al sostentamento economico della filiera.
Introduce l’obbligo di ritiro dei rifiuti da parte del produttore del bene. In sostanza si va verso una gestione similare a quella dei RAEE. Sebbene tale modifica sia la più consistente non è ancora in vigore in quanto necessitano dei decreti attuativi per renderla operativa.


• A decorrere dal 05/01/2021 i produttori di articoli dovranno inviare i dati all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (REACH). La stessa norma si applica anche alle materie prime secondarie ottenute dal recupero di rifiuti. La comunicazione va effettuata se sono presenti sostanze pericolose (preoccupanti).


• Scompare la definizione di rifiuto assimilabile all’urbano. I rifiuti sono divisi in urbani e speciali. I rifiuti urbani sono identificati nell’allegato L-quater e nell’allegato L-quinquies vengono riportate le tipologie di attività che li possono produrre. Sono esclusi dagli urbani i rifiuti che provengono dalla produzione. Tutti i rifiuti non urbani sono speciali.


• Entro il 31/12 vi saranno delle apposite linee guida per la corretta attribuzione del codice cer da parte del produttore.


• Nel capitolo esclusioni dai rifiuti è stato tolto “gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni” utilizzati in agricoltura, per…….. e le sostanze destinate ad essere utilizzate come materie prime per mangimi a condizione che non contengano sottoprodotti di origine animale.


• Il deposito temporaneo si può effettuare all’interno dell’area di produzione intesa come l’intera area in cui si svolge l’attività. Gli imprenditori agricoli possono effettuare il deposito temporaneo presso i consorzi e le cooperative di cui sono soci. Il deposito temporaneo si potrà effettuare, solamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, presso i punti vendita dei prodotti che hanno originato il rifiuto.


• Il produttore è esentato da responsabilità abbia ceduto il rifiuto ad un soggetto autorizzato (al recupero) ed abbia ricevuto la IV copia entro tre mesi. Se non arriva la IV copia l’esenzione dalle responsabilità si ottiene con la notifica all’autorità competente della mancata ricezione.
Nel caso di conferimento ad un impianto di smaltimento che effettua le operazioni D13, D14 e D15 il produttore dovrà ricevere una attestazione di avvenuto smaltimento rilasciata dall’impianto di destinazione.


• Sarà istituito il REN che costituirà il nuovo sistema digitale di tracciabilità dei rifiuti. Si attende l’uscita dei decreti attuativi.


• Gli imprenditori agricoli con fatturati fino a 8000 euro non fanno il MUD.


• Sono esonerati dalla tenuta del registro: i produttori di rifiuti non periolosi che non hanno più di 10 dipendenti e gli imprenditori agricoli con fatturato fino a 8000 euro.


• Gli imprenditori agricoli, le attività con ATECO 960201 (barbieri e parrucchieri), 960202 (istituti di bellezza), 960203 (manicure e pedicure) e tutte le attività che non costituiscono enti o imprese che producono rifiuti pericolosi non tengono il registro ma conservano i FIR per tre anni.


• La tenuta dei registri IVA relativa alle attività di gestione dei rifiuti metallici può sostituire i registri rifiuti.


• Registri e Fir si conservano per tre anni.


• I registri relativi ad attività di manutenzione di reti e infrastrutture diffuse sul territorio (es. distribuzione metano, linee elettriche, etc) si possono tenere presso la sede operativa locale previo comunicazione ad ARPA.
Il materiale tolto d’opera che viene portato presso la sede per la valutazione tecnica ai fini di un successivo riutilizzo è accompagnato da DDT in cui sia riportato: luogo di produzione, tipologia e quantità dei materiali,numero dei colli, stima del peso e destinazione.


• Finchè non sarà operativo il REN le CCIAA renderanno operativa un’applicazione per stampare i FIR. Tali FIR non vanno vidimati e saranno solo in due copie. Il trasportatore e il produttore riceveranno una fotocopia dopo l’accettazione del destinatario.


• Non serve il FIR per il trasporto dei rifiuti assimilati ai centri di raccolta effettuato dal produttore.


• Non serve il FIR per trasporti occasionali di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore: max 5 volte all’anno e max 30 Kg al giorno.


• Il FIR non serve per il trasporto di rifiuti da attività agricole o della pesca effettuato dal produttore in modo occasionale per il conferimento al servizio pubblico di raccolta.


• Non serve il FIR per il trasporto di rifiuti agricoli tra fondi della stessa impresa agricola finalizzato al deposito temporaneo purchè entro 15 KM.Non serve il FIR per il trasporto alla cooperativa agricola di cui è socio l’agricoltore oppure per il trasporto al consorzio agrario purchè finalizzato al raggiungimento del deposito temporaneo.


• Ogni soggetto risponde per quanto di propria competenza in merito alla compilazione del FIR. Il trasportatore non è responsabile per quanto riguarda la difformità del rifiuto dalla descrizione e dal CER a meno che non sia riscontrabile con la comune diligenza.

 

• Non serve il FIR per il trasporto dei rifiuti prodotti da assistenza sanitaria domiciliare dal luogo di produzione alla sede aziendale e nemmeno l’autorizzazione al trasporto in conto proprio.


• I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili si considerano prodotto presso l’unità locale o sede del produttore.
Se i quantitativi sono limitati e non giustificano la realizzazione di un deposito in cantiere il trasporto è accompagnato da DDT in cui sia riportato: luogo di produzione, tipologia e quantità dei materiali,numero dei colli, stima del peso e destinazione. Serve l’autorizzazione al trasporto.


• Verrà emanato un apposito decreto ministeriale per regolarizzare le posizioni non regolari in materia di versamenti dei contributi SISTRI.


• Sono soggetti ad una procedura semplificata di autorizzazione i nuovi impianti di compostaggio aerobico con potenzialità fino a 80 ton che ritirano rifiuti solo dal comune in cui sono ubicati e dai comuni limitrofi (con apposita accordo). Vale solo per rifiuti del verde, agricoli, mense e cucine, mercati, giardini e parchi. Si possono ubicare anche in aree agricole. Va individuato un soggetto gestore che sia interno al comune. Basta una DIA.


• Entro 60 gg dall’entrata in vigore del DLGS 116/2020 uscirà una norma che determinerà modi e criteri per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo. Bisognerà inviare una SCIA.


• Non vi sono più rifiuti speciali assimilabili agli urbani. I rifiuti sono speciali o urbani. I criteri li stabilisce il DLGS 152/06.


• Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani possono consegnarli al servizio pubblico o al soggetto privato a propria scelta. Se li conferiscono al soggetto privato che ne effettua il recupero hanno diritto ad uno sconto. Il recuperatore deve rilasciare apposita dichiarazione.


• Le sanzioni amministrative sono ridotte. Le inesattezze nei MUD, nei registri o nei FIR, qualora sia possibile rinvenire i dati esatti dai documenti stessi in materia di rifiuti oppure da altre scritture tenute per legge, sono sanzionate con un importo di € 520,00. La stessa sanzione si applica anche per la mancata conservazione di registri e FIR. La stessa sanzione si applica anche in caso di omessa o incompleta tenuta dei registri qualora siano presenti i FIR e si possa dimostrare la data di produzione dei rifiuti.


• Chi commette più violazioni con un’unica azione paga la sanzione più onerosa aumentata del doppio.


• Chi con più azioni, anche in tempi diversi, facenti parte di un unico disegno, commette più violazioni della stessa norma o di norme diverse riportate nell’Art.258, paga la sanzione più gravosa aumentata sino al doppio.

 

 

  

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