In data 28/04/2022 il Ministro della Salute ha firmato una nuova ordinanza per l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie che prevede quanto segue.
A partire dal 1° maggio 2022, fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
È altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.
È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
La presente Ordinanza produce effetti a partire dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
LE NOVITÀ
Si ricorda inoltre che, in virtù dei dispositivi normativi precedenti, sempre a partire dal 1° maggio 2022 è prevista l'eliminazione del green pass quale requisito per poter accedere ai luoghi di lavoro e dalla medesima data decade il green pass per:
• bar, ristoranti, anche al chiuso
• mense e catering continuativo
• spettacoli al chiuso (cinema e teatri) e eventi sportivi
• studenti universitari
• centri benessere
• attività sportive al chiuso
• spogliatoi
• convegni e congressi
• corsi di formazione
• centri culturali, sociali e ricreativi, al chiuso
• concorsi pubblici
• sale gioco, sale scommesse, sale bingo, casinò
• colloqui visivi in presenza coi detenuti
• feste al chiuso e discoteche
• mezzi di trasporto
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