Il 4 ottobre 2023 scade la formazione antincendio di chi ha svolto il corso prima del 4 ottobre 2017.
Come stabilito dal D.M. 2 settembre 2021, gli addetti antincendio che hanno svolto il corso (o l’ultimo aggiornamento) prima del 04/10/2017 dovranno seguire i corsi di aggiornamento entro il 04/10 di quest’anno, pena il non poter più ricoprire tale ruolo fino a quando non avranno ottemperato al suddetto obbligo di aggiornamento.
Si ricorda che i corsi di aggiornamento sono strutturati come segue:
• Addetti antincendio delle aziende di Livello 1: n.2 ore di prova pratica;
• Addetti antincendio delle aziende di Livello 2: n.5 ore totali, suddivise in 2 ore di teoria + 3 di prova pratica;
• Addetti antincendio delle aziende di Livello 3: n.8 ore totali, suddivise in 5 ore di teoria + 3 di prova pratica.
Tutti gli altri addetti già formati devono invece provvedere all’aggiornamento entro 5 anni dallo svolgimento del corso.
SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS 81/08
Per il datore di lavoro e il dirigente è previsto l’arresto fino a quattro mesi o ammenda fino a € 6.388,23.
Contattateci per ulteriori informazioni e dettagli.
DESIDERI RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI
O ISCRIVERTI AI CORSI?